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LEGGE 28 marzo 1968, n. 296

Modifica al titolo ed all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recante provvidenze in favore di taluni territori colpiti da terremoto.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il titolo della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, è così modificato:
"Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati nella regione marchigiana".