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LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  14-4-1968 al: 9-11-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei. Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite, ai sensi delle vigenti leggi, da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno altresì riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;
2) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità;
3) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.
Con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.
I servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 18 novembre 1965, n. 1478, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni del presente articolo e dei successivi.