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LEGGE 8 marzo 1968, n. 201

Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1 luglio 1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la sistemazione delle eccedenze di pagamento verificatesi negli esercizi finanziari antecedenti al 1 luglio 1951 sui capitoli relativi alle spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, di un apposito fondo fino al limite massimo di lire 4 miliardi.