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LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
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Testo in vigore dal: 2-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Iscrizione personale non di ruolo)

  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione  obbligatoria  all'INADEL  ai  fini  del  trattamento di
previdenza,  e' estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario
e  salariato  degli  enti  tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di
ruolo  all'Istituto  medesimo  a  norma  delle  disposizioni vigenti,
purche'  il  personale  predetto  abbia  almeno  un  anno di servizio
continuativo  e  sia  adibito  a  servizi di carattere permanente che
comportino  l'obbligo  di  iscrizione  ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza  erogato  dagli  istituti  di  previdenza amministrati dal
Ministero del tesoro.