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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 83

Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-3-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, sono richiamate in vigore per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1968

SARAGAT MORO - Bosco - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE