stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 38

Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognatura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-2-1968 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli anni summenzionati.