Col quale è stanziata la somma di lire cinquantamila per soccorsi da
distribuirsi ai volontari poveri, rimasti feriti nei fatti d'arme
avvenuti sul territorio Romano, non che alle vedove ed agli orfani
dei deceduti. (067U4017)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1867
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)