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REGIO DECRETO 28 marzo 1867, n. 3629

Col quale sono designate le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (067U3629)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-1867
al: 14-5-1867
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Regio  Decreto  del  21  dicembre  1850  che  approva  il
Regolamento sulle attribuzioni dei Ministeri e Segretari di Stato; 
 
  Vedute le Leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859, e il  Regolamento
23 ottobre 1853 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale; 
 
  Veduto il Regio Decreto del 24 ottobre 1866, n° 3306; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposizione  del   Presidente   del   Consiglio,   Ministro
dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Saranno sottoposti a deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  i
seguenti oggetti: 
 
     1° Le questioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione; 
 
     2° I progetti di Legge da presentarsi al Parlamento; 
 
     3° I progetti di Trattati; 
 
     4° Quelli de' Decreti organici; 
 
     5° Le quistioni di diritto  internazionale  e  d'interpretazione
dei Trattati; 
 
     6° I conflitti di attribuzioni fra i  diversi  Ministeri  e  gli
Uffizi che da essi dipendono; 
 
     7° Le petizioni che dal Parlamento sono inviate al Consiglio dei
Ministri; 
 
     8° Le proposte per le Sedi vescovili ed arcivescovili; 
 
     9° Le nomine al Senato del Regno, al Consiglio  di  Stato,  alla
Corte dei conti, ai Comandi generali e quelle dei Ministri presso  le
Potenze estere, dei  Presidenti,  Procuratori  generali  ed  Avvocati
generali presso i Collegi giudiziari, dei  Prefetti,  Sotto-prefetti,
Comandanti delle divisioni militari, dei dipartimenti marittimi  ,  e
le  nomine  dei  Segretari  generali  dei  Ministeri,  dei  Direttori
generali e degli altri Capi delle Amministrazioni generali centrali e
delle Amministrazioni governative provinciali; 
 
    10°  La  concessione  dei  titoli  di  nobilta'  e  degli  ordini
cavallereschi, l'autorizzazione a portare  decorazioni  estere  e  la
distribuzione di quelle che dai  Governi  esteri  sono  destinate  ai
nazionali; 
 
    11° Le dimissioni, collocazioni  a  riposo,  e  destituzioni  dei
funzionari indicati nel precedente numero 9. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  29/03/1867,  n.  88
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.