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REGIO DECRETO 10 febbraio 1867, n. 3504

Che proroga i termini stabiliti dal Decreto 23 dicembre 1866, n° 3420, in quanto concerne la restituzione delle dichiarazioni dei contribuenti all'Agente delle tasse; le domande di cessazione di reddito; la risoluzione delle domande stesse; i ricorsi contro le duplicazioni d'imposta; le decisioni in appello. (067U3504)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))