Col quale è abolita l'azione penale per i reati politici commessi
nel Regno fino alla pubblicazione del presente Decreto, qualora non
sieno accompagnati o connessi a crimini contro le persone, le
proprietà, le leggi militari, od a reati di associazione di
malfattori. (067U3494)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1867
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)