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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. 1391

Revoca di dichiarazione e nuova delimitazione di zone ad endemia malarica per alcuni comuni della provincia di Campobasso.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-2-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 4047/4840 del 10 gennaio 1966, con la quale il medico provinciale di Campobasso chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per il comune di San Giuliano di Puglia, contenuta nel regio decreto 25 agosto 1902, n. 391; per i comuni di Montaquila e Pozzilli contenute nel regio decreto 18 giugno 1903, n. 324; per i comuni di Colletorto, Limosano, Pietracatella e Tufara contenute nel regio decreto 2 aprile 1905, n. 163; per i comuni di Castellino del Biferno, Lucito, Lupara, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Palata, Roccavivara, San Felice del Molise e Trivento, contenute nel regio decreto 8 giugno 1905, n. 425; per il comune di Forlì del Sannio contenuta nel regio decreto 29 giugno 1905, n. 446; per il comune di Montorio nei Frentani contenuta nel regio decreto 6 dicembre 1906, n. 667;
Considerato che con la stessa nota viene proposta una nuova delimitazione delle zone ad endemia malarica per i comuni di Campomarino, Guglionesi, Petacciato, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi, Sesto Campano, Venafro, Gambatesa, Larino, Macchiavalfortore, Sant'Elia a Pianisi, Montenero di Bisaccia, Monteroduni e Tennoli già dichiarati malarici con i citati regi decreti 25 agosto 1902, n. 391; 18 giugno 1903, n. 324; 2 aprile 1905, n. 163, 8 giugno 1905, n. 425; 29 giugno 1905, n. 446, e dal nostro precedente decreto 11 marzo 1953, n. 504;
Visti i sopracitati decreti;
Sentito il parere espresso dal Consiglio provinciale di Sanità di Campobasso in data 24 settembre 1964;
Ritenuta la opportunità di meglio delimitare le zone malariche dei comuni della provincia di Campobasso che ancora manifestano fenomeni di anofelismo;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità; Decreta:

Art. 1


Sono revocate le dichiarazioni di zona ad endemia malarica per i seguenti comuni della provincia di Campobasso: Castellino del Biferno, Colletorto, Forlì del Sannio, Limosano, Lucito, Lupara, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Palata, Pietracatella, Pozzilli, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, Trivento e Tufara.