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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1967, n. 1383

Prelevamento di L. 1.400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-2-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474.
riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230; con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 nel quale sono compresi - appendice n. 1 alla tabella n. 3 - gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;
Udito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È autorizzato il prelevamento di L. 1.400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1967 e da iscriversi alla competenza del capitolo 193 "Spese per acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione, il confezionamento ed il condizionamento dei tabacchi, ecc." della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 24. - GRECO