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LEGGE 20 dicembre 1967, n. 1252

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-1-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   fondo   di   dotazione   dell'Istituto  per  la  ricostruzione
industriale e' aumentato di lire 400 miliardi.
  La  somma  di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero delle partecipazioni statali
come segue:
    lire 40.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1968;
    lire 60.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1969;
    lire 80.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1970;
   lire 100.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1971;
   lire 120.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1972.