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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967, n. 1248

Proroga del termine previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18, che autorizza l'istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-12-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1


È prorogato al 31 dicembre 1970 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18.