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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1974)
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Testo in vigore dal: 7-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  elementari,  i direttori didattici e gli ispettori
scolastici,  dopo  almeno  quattro anni di servizio in ruolo, possono
essere  assegnati  ad  attivita'  parascolastiche  compatibili con la
dignita'  della  funzione  di  istituto,  nei  limiti  numerici e con
l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.