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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1135

Ripartizione di sette posti di assistente ordinario del venticinque accantonati per le esigenze delle nuove facoltà e scuole istituite dopo il 31 dicembre 1965.

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Testo in vigore dal: 26-12-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale
sono  stati  istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71
settemila  posti di assistente ordinario di cui duemilacentocinquanta
per l'anno accademico 1966-67;
  Visto   l'art.   15,  primo  comma,  della  predetta  legge  n.  62
concernente  la  riserva  di  assegnazione,  alle cattedre presso cui
prestino  servizio  assistenti straordinari con almeno cinque anni di
servizio   di   assistente   retribuito,   di   un  numero  di  posti
corrispondente  a  quello  degli  assistenti straordinari forniti del
predetto requisito di anzianita';
  Visto  l'art.  18,  secondo comma, della stessa legge n. 62, con il
quale  viene  prevista l'ulteriore riserva di 1/20 dei posti restanti
per  sopperire  alle  esigenze  delle  universita', degli istituti di
istruzione  universitaria,  delle  facolta'  e scuole, degli istituti
scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n.
343  e 4 luglio 1967, n. 639 coi quali, in applicazione della riserva
contenuta   nel   predetto   art.  15,  sono  stati  complessivamente
assegnati,  per  l'anno  accademico  1966-67,  milleseicentotrentotto
posti   di   assistente  riservati,  per  concorso,  agli  assistenti
straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio;
  Tenuto  conto  che, in conseguenza dell'assegnazione disposta con i
citati  decreti  presidenziali,  il  numero  dei  posti di assistente
ordinario  non  vincolati  a  concorsi  riservati,  sul  quale  e' da
calcolarsi  l'ulteriore  riserva  di  cui  al  citato  secondo  comma
dell'art.  18,  resta  determinato, per l'anno accademico 1966-67, in
cinquecentododici unita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n.
761,  col  quale  sono  stati ripartiti tra le cattedre universitarie
quattrocentottantasette  posti di assistente non vincolati a concorsi
riservati restando, pertanto, accantonati, ai sensi e per gli effetti
del  citato secondo comma dell'art. 18 della legge n. 62, venticinque
posti di assistente ordinario;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966,
n.  33,  relativo alla istituzione della scuola di statistica annessa
alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Messina;
  Vista  la  legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente la istituzione
della  facolta' di scienze economiche e bancarie presso l'Universita'
di  Siena,  con particolare riferimento all'art. 5 della legge stessa
relativo  alla  assegnazione di quattro posti di assistente ordinario
da  effettuarsi  in  occasione delle prime assegnazioni di assistenti
dopo la promulgazione della legge stessa;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Sette  dei  venticinque  posti di assistente ordinario accantonati,
sul  contingente  dei posti istituiti per lo anno accademico 1966-67,
ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge
24 febbraio 1967 n. 62, vengono ripartiti come segue:
                       UNIVERSITA DI MESSINA

 Scuola di statistica (annessa alla facolta di economia e commercio):

                                                             Numero
                                                            dei posti

   1) Cattedra di statistica.............................       1
   2) Cattedra di statistica economica...................       1
   3) Cattedra di sociologia.............................       1

                        UNIVERSITA DI SIENA

 Facolta di scienze economiche e bancarie:

   1) Cattedra di istituzioni di diritto pubblico........       1
   2) Cattedra di tecnica bancaria.......................       1
   3) Cattedra di economia monetaria e creditizia........       1
   4) Cattedra di lingua francese (lettore)..............       1

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1967
  Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 29. - GRECO