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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. 1070

Modificazioni degli articoli 264 e 267 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 ed abrogazione degli articoli 263, lettera e), 265 e 266 del regolamento medesimo.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  10-12-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visti gli articoli 263, 264, 265, 266 e 267 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'art. 264 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Gli oggetti da recapitarsi per espresso sono spediti con i mezzi normali; il loro recapito a domicilio è fatto nel modo più sollecito per opera di agenti dell'amministrazione, o con mezzi speciali.
L'amministrazione però non garantisce il recapito per espresso nelle località difficilmente accessibili a causa delle condizioni atmosferiche o della viabilità.
Gli oggetti che non si possono consegnare per assenza del destinatario o per altre cause sono successivamente recapitati con i mezzi ordinari.
Per gli oggetti assicurati o gravati di assegno, oltre i limiti stabiliti ammessi per il recapito in via normale e per quelli che, per peso e volume, siano difficilmente trasportabili, l'amministrazione si limita ad inviare per espresso un avviso di arrivo al destinatario che deve provvedere al ritiro dell'oggetto dall'ufficio.
Sono applicabili al recapito delle corrispondenze per espresso le disposizioni dell'art. 37".