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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1060

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per quindici comuni della provincia di Catania.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-12-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 4000 del 20 dicembre 1965, con la quale il medico provinciale di Catania ha proposto la revoca della dichiarazione di zone ad endemia malarica per i seguenti comuni di quella provincia:
Adrano (già: Aderno), Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Catania, Misterbianco, Motta Santa Anastasia, Paternò, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Scordia, dichiarati con regi decreti 31 gennaio 1904, n. 39 e 2 aprile 1905, n. 162, e per Catania la dichiarazione modificata con nostro decreto 30 maggio 1956, n. 693 e Militello in Val di Catania (già Militello) e Vizzini, dichiarati con regio decreto 26 settembre 1904, n. 558;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Catania nella seduta dell'11 dicembre 1965;
Visti i sopra citati decreti di dichiarazione e di modifica; - Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Adrano (già Aderno), Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Scordia, contenute nei regi decreti 31 gennaio 1904, n. 39 e 2 aprile 1905, n. 162 e, per Catania, anche nel nostro decreto 30 maggio 1956, n. 693 e Militello in Val di Catania (nel decreto riportato: Militello) e Vizzini, contenute nel regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, tutti della provincia di Catania, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 157. - GRECO