stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1967, n. 1044

Costituzione e funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1 gennaio 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 gennaio 1968, n. 4 (in G.U. 18/01/1968, n.14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-11-1967 al: 18-5-1971
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla costituzione di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1 gennaio 1966;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Con effetto dal primo gennaio 1966 I compensi fissi e addizionali a carico degli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri in corsia comune, determinati in conformità all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono ridotti del 29 per cento, e detta percentuale è devoluta al pagamento di quota parte dei miglioramenti economici disposti dalle amministrazioni ospedaliere a decorrere dal primo gennaio 1966, in base agli accordi intervenuti tra le categorie interessate e la federazione nazionale degli ordini dei medici ed omologati dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
La percentuale di riduzione può, ogni anno, sulla base delle risultanze della verifica prevista all'art. 3, lettera e), essere soggetta a revisione con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici, la federazione italiana delle associazioni regionali ospedaliere e i sindacati più rappresentativi dei medici ospedalieri.
La quota di riduzione di cui ai commi precedenti affluisce ad una cassa nazionale di conguaglio, che a tal fine viene istituita presso il Ministero della sanità.