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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1967, n. 1029

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-12-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede a Milano, approvato con proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845 e modificato con propri decreti in data 19 marzo 1959, n. 314 e 1 novembre 1960, n. 1481;
Vista la deliberazione adottata dalla commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle province lombarde in data 26 settembre 1966;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, secondo comma e 9, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, in conformità del seguente testo:
Art. 4, secondo comma. - Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 20 miliardi, assegnata dalla Cassa di risparmio delle province lombarde.
Art. 9. - L'utile netto di esercizio è devoluto in misura non inferiore al 50% al fondo di riserva ordinario.
La rimanente quota degli utili può essere destinata in tutto od in parte al fondo suddetto o ad altri fondi, od essere devoluta alla cassa di risparmio, secondo quanto deciderà la commissione centrale di beneficenza in sede di approvazione dei bilanci annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1967

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 133. - GRECO