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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 1002

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  26-11-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223 e modificato con il proprio decreto 29 luglio 1949, n. 652;
Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, contenenti norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'ente predetto che, per effetto dello art. 1 della legge medesima, ha assunto la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
Vista la istanza in data 31 ottobre 1966, con la quale il presidente dell'ENPAIA ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 9, ultimo comma, della legge sopra richiamata;
Viste le deliberazioni assunte in data 26 settembre 1966 e 1 luglio 1967 dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAIA per la revisione dello statuto dello Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, composto di 15 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 109. - GRECO