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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967, n. 908

Costituzione dell'istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-11-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;
Visto l'atto in data 13 marzo 1967 a rogito del notaio dott. prof.
Carlo Giannattasio, di Genova, con il quale è stato costituito fra le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova, e ne è stato formato lo statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede in Genova e con un fondo di garanzia iniziale di lire 2 miliardi, e ne è approvato lo statuto, composto di n. 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.