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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 865

Riordinamento delle sedi degli Uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-10-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernenti l'ordinamento degli Uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte;
Ritenuta l'opportunità di determinare le sedi dei predetti Uffici in conformità del nuovo ordinamento delle Soprintendenze, attuato con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Gli Uffici di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, hanno sede presso le locali Soprintendenze alle gallerie; gli Uffici di esportazione di Cagliari, Pisa e Trento hanno sede presso le competenti Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie; lo Ufficio di esportazione di Roma ha sede presso la Soprintendenza alle antichità di Roma I.
Le sedi degli Uffici di esportazione per gli oggetti di arte contemporanea, che rilasciano i soli certificati di nulla-osta, sono così fissate: Ancona e Siracusa presso le locali Soprintendenze alle antichità; Siena presso la Soprintendenza alle gallerie; Bari, Perugia, Sassari, Trieste e Udine presso le Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie competenti per territorio.
Al funzionamento dell'Ufficio di esportazione per l'arte contemporanea di Livorno e dei servizi per il rilascio del nulla-osta all'esportazione dei marmi lavorati di Carrara e Pietrasanta, prodotti negli stabilimenti locali, provvede la Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Pisa.
Dalla Soprintendenza alle gallerie di Palermo dipende l'Ufficio di esportazione per l'arte contemporanea di Messina e dalla Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Trento l'Ufficio di esportazione degli oggetti di legno intagliato della Val Gardena in Ortisei, prodotti dallo artigianato locale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 13. - GRECO