stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 847

Applicazione, nella provincia di Bari, della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-10-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 1 luglio 1966, n. 142, del Consiglio provinciale di Bari, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della Provincia;
Ritenuta l'opportunità di consentire la difesa antigrandine nella Provincia predetta, mediante la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT MORO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 105. - GRECO