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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 842

Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura di alcuni uffici giudiziari della Sardegna, dei Tribunali di Milano e Napoli, nonchè delle Preture di Milano, Napoli e Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  13-10-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle B, C, D e la tabella riassuntiva di ripartizione relative alle piante organiche del personale della Magistratura annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185;
Ritenuta la necessità di aumentare di una unità ciascuno l'organico dei consiglieri e dei sostituti procuratori generali della Corte di appello e della Procura generale della Repubblica di Cagliari, dei sostituti della Procura della Repubblica di Cagliari, dei giudici e dei sostituti del Tribunale e della Procura della Repubblica di Nuoro in relazione alle sopravvenute particolari esigenze di servizio di detti uffici;
Considerato che a tale scopo occorre ridurre di una unità ciascuno l'organico dei giudici e dei pretori dei Tribunali di Milano e Napoli e delle Preture di Milano, Napoli e Roma;
Vista la tabella A relativa al ruolo organico della Magistratura annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570;
Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della Magistratura nella seduta del 20 luglio 1967;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle B, C e D relative alle piante organiche del personale della Magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle B, C e D allegate al presente decreto e vistate dal Ministro proponente.
La tabella riassuntiva di ripartizione, annessa al citato decreto 31 dicembre 1966, n. 1185, è sostituita da quella allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 116. - GRECO