stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967, n. 809

Modifiche all'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  6-10-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


L'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414, è sostituito dai seguenti articoli:
Art. 194 (Lavoratori avventizi). - Nei porti dove se ne manifesti la necessità, il capo del Compartimento marittimo può, con proprio decreto, sentito il Consiglio o la Commissione del lavoro portuale, istituire un registro di lavoratori portuali avventizi.
Il registro è tenuto dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, secondo le disposizioni stabilite per la tenuta dei registri di cui all'art. 150.
Nel registro sono ammessi coloro che abbiano superato apposito concorso.
Per la determinazione del numero dei posti da attribuire per concorso e per le modalità di espletamento dei concorsi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.
I requisiti per l'iscrizione in detto registro sono quelli stabiliti dall'art. 152 per l'iscrizione nei registri dei lavoratori permanenti.
I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi sono avviati al lavoro quando i lavoratori permanenti non sono sufficienti ad eseguire le operazioni portuali.
Art. 194-bis (Passaggio degli avventizi nei registri dei lavoratori permanenti). - I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi hanno diritto ad essere trasferiti, anche se hanno superato il limite di età previsto dall'art. 152, nei ruoli dei lavoratori permanenti allorché si determina disponibilità di posti nei detti ruoli.
Il trasferimento avviene secondo l'ordine di iscrizione nel registro. Tuttavia, nei riguardi dei lavoratori i quali, senza giustificato motivo, non abbiano risposto nell'anno precedente alle chiamate al lavoro per un numero di turni pari almeno al 70% della media dei turni lavorativi effettuati nello stesso periodo di tempo da tutti gli appartenenti al registro degli avventizi, il trasferimento viene differito al verificarsi della successiva disponibilità di posti. Il provvedimento di rinvio viene adottato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, previo parere del Consiglio o della Commissione del lavoro portuale.
Art. 194-ter (Libretto di ricognizione; cancellazione dai registri; riduzione del numero dei lavoratori avventizi; doveri). - Ai lavoratori avventizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 158 e 159, ad eccezione del punto 5) del primo comma dell'articolo 156 e del punto 1 dell'art. 159.
Art. 194-quater (Manodopera per esigenze eccezionali).
- Quando i lavoratori iscritti nei registri previsti dall'art. 150 e quelli iscritti nei registri previsti dall'art. 194 non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede direttamente a soddisfare tali esigenze straordinarie ammettendo al lavoro la manodopera necessaria, secondo criteri stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Possono, comunque, essere avviati al lavoro soltanto coloro che hanno compiuto il 180 anno di età e che diano garanzia per la sicurezza e la regolarità delle operazioni portuali.