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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1967, n. 775

Integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  22-9-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il Consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti appresso elencati è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Istituto per la ricostruzione industriale;
Istituto nazionale della previdenza sociale;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;
Ente delta padano, Ente di sviluppo;
Ente di sviluppo in Campania;
Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;
Ente di sviluppo nelle Marche;
Ente di sviluppo nell'Umbria;
Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo;
Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio;
Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria;
Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, Ente di sviluppo;
Ente nazionale assistenza lavoratori.
Sono parimenti integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica il Consiglio dell'Ente nazionale idrocarburi e il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.