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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. 756

Approvazione dei nuovi programmi per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1967)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-9-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia;
Veduta la legge 22 maggio 1929, n. 810;
Veduto l'art. 3 della legge 5 giugno 1930, n. 824, concernente l'insegnamento della religione negli Istituti medi di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
Veduta la legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015, con il quale sono stati approvati i programmi per l'insegnamento della religione nelle scuole medie;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Vedute le intese intercorse tra la Santa Sede e l'Italia, sui nuovi programmi di insegnamento di religione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sono approvati i nuovi programmi di insegnamento di religione negli Istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, annessi al presente decreto e firmati dal Ministro proponente.
Le istruzioni necessarie per il loro svolgimento, a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, saranno emanate con apposita ordinanza ministeriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1967

SARAGAT MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 2. - CARUSO