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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 744

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, recante norme per la esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-9-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


La domanda per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese in cui hanno avuto luogo le esportazioni.
In tali sensi è modificato il termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192.