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LEGGE 27 luglio 1967, n. 668

Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 26-8-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  E'  attribuita  all'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato la
competenza  a  provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie
di  cui  essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia
stata  gia'  iniziata  alla  data di entrata in vigore della presente
legge.