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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 640

Assegnazione di uno dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1967-68, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-8-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento (e, cioè, in numero di otto) per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di dieci), per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte (e cioè in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le Facoltà e Scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, che all'art. 1 ha ripartito fra le Facoltà e Scuole ottantasette posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti per lo anno accademico 1967-68 dall'art. 1 della citata legge n. 62;
Veduto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 372, con il quale si faceva riserva di ripartire, con successivo provvedimento, i rimanenti sessantatre posti di professore universitario di ruolo;
Veduta la motivata richiesta della Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, formulata con riferimento ai singoli corsi di laurea e corredata dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Con effetto dall'anno accademico 1967-68 viene assegnato alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma un posto di professore universitario di ruolo dei sessantatre non ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 372.