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LEGGE 9 luglio 1967, n. 571

Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218: "Provvedimenti per l'edilizia popolare".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-8-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218,
e' sostituito con il seguente:
  "Per  le  societa'  cooperative  l'integrazione  di  cui  al  comma
precedente  e'  limitata  ai  progetti  ammessi a contributo ai sensi
della  legge  21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione e' gia'
stata ultimata o collaudata".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 luglio 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO

                                             Visto, il Guardasigilli:
REALE