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LEGGE 4 luglio 1967, n. 540

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  30-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 560 milioni al fondo di dotazione dello Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie dell'Umbria (Mediocredito regionale umbro).
Il conferimento di cui al precedente comma sarà annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.