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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. 446

Semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie in agricoltura.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  9-7-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 58 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme per facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie;
Visto il parere della Commissione parlamentare di cui al secondo comma del predetto art. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, i lavori pubblici e la sanità; Decreta:

Art. 1


A corredo delle domande di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie per opere aziendali di miglioramento fondiario di importo preventivato non superiore a 8 milioni di lire, può essere prodotto, in luogo della normale documentazione, il solo certificato catastale del fondo con estratto di mappa ed una relazione illustrativa da redigere in conformità di uno schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle zone in cui operano gli enti di sviluppo e consorzi di bonifica, il certificato catastale può essere sostituito da una attestazione rilasciata da detti enti dalla quale risultino gli elementi catastali relativi alla identificazione ed alla intestazione dell'azienda.
Il competente ufficio, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere all'istruttoria formale della domanda, invita l'interessato a presentare, entro un determinato termine, l'ulteriore documentazione occorrente.
Per acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a un milione di lire la concessione e liquidazione del contributo in conto capitale potrà disporsi su semplice esibizione della fattura debitamente quietanzata.