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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 429

Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal: 6-7-1967
al: 19-2-2020
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto  l'articolo  10  della  legge  23  aprile   1959,   n.   189,
sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; 
  Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695,  riguardante  i  documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei  militari  di
truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della  Guardia
di finanza; 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  col
Ministro per la difesa e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  I  documenti  caratteristici   hanno   lo   scopo   di   registrare
tempestivamente il  giudizio  personale,  diretto  ed  obiettivo  dei
superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato  dall'ufficiale,
rilevando le qualita' da questo dimostrate.