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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. 391

Prelevamento di L. 6.840.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'Azienda tabacchi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1967.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-6-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1122, con la quale è stato autorizzato fino al 30 aprile 1967 l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato comprendente - appendice n. 1 alla tabella n. 3 - gli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È autorizzato il prelevamento di L. 6.840.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1967 e da iscriversi alla competenza del capitolo 135 "Fitto di locali" della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.
Questo decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1967

SARAGAT PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 98. - GRECO