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LEGGE 29 maggio 1967, n. 379

Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-6-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.
Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.