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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 340

Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la "Italcable" Servizi cablograficì, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-6-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la "Italcable" - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società "Italcable", approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società "Italo Radio", successivamente incorporata nella Società "Italcable", approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, con la quale viene modificata la convenzione stipulata il 6 agosto 1935, citata nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1967

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 68. - GRECO