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LEGGE 29 maggio 1967, n. 337

Disciplina del trattamento economico del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-6-1967
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennita' di
anzianita' o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti
che   gestiscono  forme  obbligatorie  di  previdenza  ed  assistenza
sociale,  cessati  dal  servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono
regolate  dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel
periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore
della legge stessa.