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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. 299

Revisione delle tariffe telegrafiche applicate dalla Società Radiostampa per i servizi di stampa interni.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato e reso esecutivo con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la convenzione stipulata in data 11 aprile 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa, società per azioni, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, con la quale è stato concesso alla suddetta Società l'esercizio di servizi telegrafici e radiotelegrafici per lo scambio dei telegrammi stampa con l'estero, nonché l'atto aggiuntivo 23 settembre 1963, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, concernente la maggiorazione del canone di concessione dal 3,50% al 4%;
Visto l'art. 8, paragrafo 2, della convenzione 11 aprile 1957, con il quale si sancisce che le tariffe relative ai telegrammi scambiati per "via Radiostampa" sono stabilite di comune accordo tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società in conformità con le Convenzioni, Regolamenti ed Accordi internazionali e con le leggi e decreti interni vigenti;
Vista la lettera n. D/ 03498 del 7 dicembre 1965, con la quale la suddetta Società Radiostampa ha chiesto l'accordo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la maggiorazione delle tariffe stabilite per i servizi stampa dalla stessa svolti attraverso la rete telegrafica interna, ottenuta in concessione dall'Amministrazione;
Riconosciuta la necessità di aderire alla richiesta della Società Radiostampa e di far luogo alla determinazione della nuova misura delle tariffe per il servizio dei telegrammi stampa per l'interno;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Le tariffe relative ai telegrammi di stampa per l'interno scambiati per "via Radiostampa" sono determinate nella misura stabilita nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e da quello per il tesoro.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1967

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 28. - GRECO