stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1967, n. 222

Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 giugno 1967, n. 457 (in G.U. 27/06/1967, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1968)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-4-1967
al: 2-10-1968
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Riconosciuta   la   necessita'   e  l'urgenza  di  provvedere  alla
disciplina  dei  rapporti  economici  con  la  Rhodesia  del  Sud, in
applicazione  della  Risoluzione  n. 232 adottata il 16 dicembre 1966
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite;
  Visti  gli articoli 25 e 41 dello Statuto delle Nazioni Unite, reso
esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i
Ministri  per  la  grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro,
per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e
per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
sono vietati:
    a) l'importazione in Italia di amianto, minerali di ferro, cromo,
ghisa, zucchero, tabacco, rame, carni e relativi prodotti, pelli
    grezze  e pelli da pelliccia e cuoi, originali dalla Rhodesia del
    Sud;
b) il trasporto su navi o aeromobili nazionali delle merci
indicate  nella  lettera a) originarie dalla Rhodesia del Sud nonche'
delle  merci  indicate  nella  lettera  c)  11),  III) destinate alla
Rhodesia del Sud;
    c) ogni attivita' che promuova o sia intesa a promuovere:
      I)  le esportazioni dalla Rhodesia del Sud delle merci indicate
nella  lettera  a)  nonche'  ogni  operazione  da  parte di cittadini
italiani   o  comunque  compiuta  nel  territorio  della  Repubblica,
relativa  alle  merci  suddette  originarie  dalla  Rhodesia del Sud,
compreso  qualsiasi  trasferimento di fondi verso la Rhodesia del Sud
connesso con tali attivita' ed operazioni;
      II)  la  vendita  o  l'invio  alla  Rhodesia  del Sud di armi e
munizioni  di  ogni  tipo,  aeromobili o veicoli militari, nonche' di
attrezzature  e  di  materiali per la produzione e la manutenzione di
armi e munizioni nella Rhodesia del Sud;
      III) le forniture alla Rhodesia del Sud di qualsiasi altro tipo
di   aeromobili,   autoveicoli,   attrezzature  e  materiali  per  la
produzione,   il   montaggio   o  la  manutenzione  di  aeromobili  e
autoveicoli nella Rhodesia del Sud;
      IV)  la  produzione  o il montaggio di aeromobili o autoveicoli
nella Rodhesia del Sud;
      V)  la  partecipazione  nel  territorio  della Repubblica o con
l'uso  di  mezzi di trasporto terrestri immatricolati in Italia, o di
navi e aeromobili nazionali, a rifornimento di petrolio o di prodotti
petroliferi alla Rhodesia del Sud.
  I  contratti  relativi alle attivita' di cui sopra sono nulli anche
se  stipulati  prima  della  data  di  entrata in vigore del presente
decreto e la loro esecuzione e deve essere comunque interrotta.
  Le  disposizioni del comma precedente non si applicano ai contratti
di trasporto la cui esecuzione sia stata iniziata prima della data di
entrata  in  vigore del presente decreto, limitatamente a quei viaggi
che abbiano avuto un principio di attuazione alla data suddetta.
  I divieti di cui al presente articolo si applicano a chiunque operi
nel  territorio  della  Repubblica  italiana e alle persone fisiche e
giuridiche italiane.