stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 210

Assoggettamento dei territori dei comuni di Alfonsine, Ravenna, Cervia, Russi e Bagnacavallo alla tutela della pubblica Amministrazione nei riguardi della ricerca, estrazione ed utilizzazione di tutte le acque sotterranee, ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-5-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto il voto 24 giugno 1965, n. 887, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Ravenna: Alfonsine, Ravenna, Cervia, Russi e Bagnacavallo:

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1967

SARAGAT MORO - MANCINI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 114. - GRECO