stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 marzo 1967, n. 156

Finanziamento della Commissione per il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  23-4-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il funzionamento della Commissione per, il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici, relativi al periodo 1861-1943, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 5.000.000 annui per sei esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1966.