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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 106

Contributo straordinario all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-4-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 937 milioni e 500 mila a favore della Organizzazione delle Nazioni Unite.