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LEGGE 24 febbraio 1967, n. 62

Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-3-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:
150 nell'anno accademico 1966-67
150 " " 1967-68
240 " " 1968-69
270 " " 1969-70
290 " " 1970-71

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno il 30 per cento è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiori a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto, del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.
Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, è riservato, ai sensi del successivo articolo 6, per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.
I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonché quelli riservati alle Facoltà e Scuole che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà e Scuole con le modalità di cui al comma successivo.
La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facoltà e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
Il Ministro per la pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà e Scuole dello stesso tipo.
La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà e Scuola interessata, purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.