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REGIO DECRETO 22 settembre 1866, n. 3443

Che ordina il passaggio al Demanio dei beni mobili, crediti e rendite d'ogni natura appartenenti alle cessate Casse ecclesiastiche provenienti da enti morali ecclesiastici soppressi prima della Legge 7 luglio 1866. (066U3443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1867 al: 15-12-2010
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EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Considerando che per rendere più semplice l'amministrazione importa devolvere al Demanio la proprietà o l'amministrazione di tutti i beni delle cessate Casse ecclesiastiche, per quindi intestare al fondo del culto una rendita corrispondente ai beni d'ogni natura che gli spettano, o consegnare agli aventi diritto i beni che potranno mai essere da loro rivendicati, secondo le Leggi di soppressione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Passano al Demanio dello Stato i beni mobili, crediti e rendite d'ogni natura appartenenti alle cessate Casse ecclesiastiche provenienti dai vari enti morali ecclesiastici già soppressi prima della Legge 7 luglio 1866, n° 3056, coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il Culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita cinque per cento eguale alla rendita accertata, o da accertarsi, pel pagamento della tassa di manomorta.