Che abolisce la facoltà che hanno i posteri, rivenditori del sale al
minuto nelle Provincie Venete e di Mantova, di trattenere per
compenso di loro opera e spese una mezz'oncia di sale per libbra.
(066U3407)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1867
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)