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REGIO DECRETO 20 dicembre 1866, n. 3407

Che abolisce la facoltà che hanno i posteri, rivenditori del sale al minuto nelle Provincie Venete e di Mantova, di trattenere per compenso di loro opera e spese una mezz'oncia di sale per libbra. (066U3407)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026