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LEGGE 13 maggio 1866, n. 3368

Che ordina l'abolizione delle Direzioni di sanità marittima e dei Consigli sanitari stabiliti cogli articoli 3 e 4 della Legge 30 giugno 1861, n° 64 (applicabile a tutte le provincie del Regno, escluse quelle della Venezia e di Mantova). (066U3368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-12-1866 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le Direzioni di sanità marittima ed i Consigli sanitari stabiliti cogli articoli 3 e 4 della Legge 30 giugno 1861, n° 64, sono aboliti.