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REGIO DECRETO 25 ottobre 1866, n. 3343

Col quale sono estese a tutti gli Impiegati e Funzionari civili dello Stato le disposizioni contenute negli articoli 208, 209 e 210 della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, riguardanti gli Impiegati dell'Ordine giudiziario. (066U3343)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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