Che manda pubblicare nelle Provincie italiane liberate dalla
dominazione austriaca la Legge 5 giugno 1850, n° 1037, circa la
proibizione agli Stabilimenti o Corpi morali di acquistare stabili od
accettare donazioni senza l'autorizzazione del Governo. (066U3314)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1866
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)